Le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati nell’anno precedente, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Tale misura è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 57-bis del D.L. del 24.04.2017 n. 50, inserito in sede di conversione nella L. del 21.06.2017 n. 96 e prevede che, a decorrere dal 2018, possano beneficiare del suddetto contributo tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui esse operano; in più tale beneficio si estende anche ai lavoratori autonomi, incluse le professioni regolamentate.
Inoltre, a seguito della modifica apportata dall’art.4 del D.L. 16.10.2017 n. 148, sono stati anticipati i tempi di decorrenza del suddetto credito di imposta, che trova applicazione già a partire dal secondo semestre del 2017, con alcune limitazioni.
Tale modifica, oltre a favorire ulteriormente gli investimenti nel settore dell’editoria, consente alle aziende una più agevole pianificazione della spesa in pubblicità per i prossimi anni.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, vengono considerati ammissibili gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati attraverso i seguenti mezzi di comunicazione:
- Stampa quotidiana e periodica;
- Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Si precisa che i costi di pubblicità per inserzioni su social network e motori di ricerca, sono da considerarsi non agevolabili.
A beneficiare del bonus saranno esclusivamente i soggetti i cui investimenti supereranno dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Pertanto, tale misura, premia i soli investimenti pubblicitari “incrementali” rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.
Nonostante l’impianto normativo della misura in oggetto sia ben definito, si attende, entro il prossimo 22 ottobre, il decreto attuativo ministeriale con il quale verranno chiariti modalità e criteri di applicazione, con particolare riguardo alla tipologia di spesa ammissibile, alla procedura per la presentazione dell’istanza di fruizione, ai casi di esclusione, alla documentazione richiesta ed ai successivi controlli.
RISORSE DISPONIBILI
Per la concessione del credito di imposta in oggetto, il Dl 148/2017 ha individuato coperture finanziarie pari a 42,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per il 2017.
Essendo già determinato l’ammontare delle risorse, le imprese possono valutare tempestivamente il reale impatto di tale misura ed adottare in maniera più consapevole i progetti e le strategie di investimento in tema di investimenti pubblicitari per il biennio 2017/2018.
Per gli anni seguenti il limite massimo di spesa sarà stabilito annualmente mediante apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Come già anticipato, possono beneficiare del cosiddetto “Bonus pubblicità” tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi, che decideranno di investire in pubblicità.
La percentuale che sarà applicata all’investimento incrementale sostenuto sarà pari al:
- 75% nel caso di imprese e lavoratori autonomi;
- 90% se i beneficiari sono micro imprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Pertanto, in base alla definizione di PMI, contenuta nella raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, la maggiore aliquota sarà applicata alle:
- Microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- Piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- Medie imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Come per le altre agevolazioni, per stabilire il momento di effettuazione degli investimenti, bisogna far riferimento all’art. 109 comma 2 lettera b) del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Vista la possibilità di poter beneficiare del credito d’imposta a valere sugli investimenti effettuati già nel 2017, gli ultimi mesi dell’anno potrebbero vedere una crescita degli investimenti in pubblicità sui quali sarà possibile ottenere un contributo del 75 o del 90% sul valore incrementale.
Si sottolinea che, per il secondo semestre del 2017, il comma 3-bis dell’art. 57-bis, limita gli investimenti agevolabili ai soli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo (esclusivamente il secondo semestre) dell’anno 2016.
Diversamente, a partire dal 2018, saranno considerati agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché il loro valore sia superiore, almeno dell’1%, all’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2017.
Pertanto, dal 2018, sarebbero esclusi gli investimenti per inserzioni su testate giornalistiche on line.
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. del 09.07.1977 n. 241.
L’agevolazione, però, non ha natura automatica e, per poterne beneficiare, è necessario presentare un’apposita istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.